Statuto dell'associazione

Auto Mutuo Aiuto tra famiglie e società civile per il superamento dell'isolamento sociale volontario - APS” - denominata in breve: "AMA HIKIKOMORI APS"

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI
E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un’associazione di promozione sociale denominata “AMA HIKIKOMORI – Auto Mutuo Aiuto tra famiglie e società civile per il superamento dell’isolamento sociale volontario – APS” e denominata in breve “AMA HIKIKOMORI APS” (d’ora in avanti l’Associazione).

Art. 2 – SEDE – DURATA
L’Associazione ha sede in Forlì (FC), Via Ugolino da Forlì n. 27, Cap. 47122. L’Associazione potrà istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell’ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ
L’Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
• promuovere un cambiamento socioculturale, che contrasti il pensiero post-moderno focalizzato sulla performance, stimolando invece un atteggiamento di accoglienza dei limiti ontologicamente umani, e quindi la necessità/possibilità della relazione con l’Altro, come risorsa e non come ostacolo/competizione;
• contribuire a ridurre il fenomeno del ritiro sociale volontario (Hikikomori);
• approfondirne l’indagine psicologica e sociologica utilizzando un approccio scientifico;
• diffonderne la conoscenza, nella società civile e tra le istituzioni, prime fra tutte quelle scolastiche, anche in un’ottica di prevenzione;
• supportare i ragazzi e le loro famiglie in un auspicato percorso da una situazione di autoisolamento ad una nuova, riprogettata, condivisione sociale.
L’Associazione si prefigge di perseguire i propri scopi esclusivamente attraverso atteggiamenti di collaborazione, ascolto, rispetto e valorizzazione della persona.
Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:
• interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104. e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
• interventi e prestazioni sanitarie;
• prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• formazione universitaria e post-universitaria;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
• servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
• agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione si propone:
a) la creazione di gruppi di auto e mutuo aiuto tra famiglie (gruppi AMA), coordinati da un genitore e da uno psicoterapeuta scelti
dall’Associazione;
b) l’implementazione di percorsi di formazione rivolti, sebbene con modalità distinte, a tutti i soggetti a vario titolo interessati: genitori e familiari in genere (fratelli, sorelle, nonni, zii…), tutori legali, psicologi, educatori, insegnanti, personale scolastico, mentori (cioè figure della società civile che desiderino formarsi al fine di costituire micro ambienti di socialità protetta, ad esempio in ambiti lavorativi o di promozione socio-culturale), assistenti sociali e figure che, nell’esercizio della loro professione,
interagiscano con le famiglie (ad es. medici di base e pediatri, avvocati divorzisti, giudici minorili, ecc.);
c) la collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di progettare e realizzare percorsi di prevenzione dei fenomeni che favoriscono il ritiro sociale (quali ad esempio bullismo, intolleranza e marcata competitività) e percorsi individuali di rientro dei ragazzi ritirati (attraverso la creazione di un clima di accoglienza, l’adozione di buone pratiche di relazione e l’istituzione di figure di accompagnamento al rientro, sia tra gli insegnanti che tra i compagni di classe);
d) il supporto alle famiglie dei ragazzi nell’interazione con l’istituzione scolastica e con gli insegnanti;
e) la creazione di spazi di socializzazione, protetti e ad accesso libero, dedicati ai ragazzi dell’Associazione, che siano gestiti in linea con gli scopi statutari;
f) la costruzione, in collaborazione con enti, aziende e fondazioni, di percorsi di formazione lavoro e di introduzione al lavoro (anche attraverso attività di incubazione d’impresa e di crowfunding) che siano improntati all’accoglienza e alla non competitività, e comunque in linea con gli scopi associativi, per quei ragazzi dell’Associazione che, in fase di uscita dall’isolamento, vogliano consolidare i risultati raggiunti e ricominciare a progettare il proprio futuro;
g) la formazione continua degli Operatori impegnati sul fenomeno del ritiro sociale attraverso lo svolgimento di conferenze, convegni, dibattiti, la costituzione di mezzi informativi e l’organizzazione di corsi di formazione, seminari, supervisioni e percorsi di approfondimento per innalzare il livello della professionalità;
h) la partecipazione al dibattito scientifico sul tema del ritiro sociale, attraverso pubblicazioni, convegni, congressi con una chiara vocazione multidisciplinare;
i) la strutturazione di un luogo fisico e/o virtuale di archiviazione di testi riguardanti i campi di interesse dell’Associazione;
j) l’ideazione di progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria utilizzando anche nuove forme di ausilio terapeutico per le popolazioni meno abbienti;
k) la creazione di forme di gemellaggio e reti tra associazioni ed enti che operano all’interno del territorio nazionale e internazionale per scambi di conoscenza specifica e di risultati delle attività, relativi agli ambiti di interesse dell’Associazione;
l) la collaborazione, nell’ambito dell’investigazione scientifica, con le Università e con altri enti e istituti di ricerca;
m) lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e di terzi interessati con programmi annuali di attività formativa, anche ECM.
Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione potrà inoltre svolgere, in Italia e all’estero, anche in collaborazione e per conto di enti terzi, siano essi pubblici o privati, attività quali:
1) la gestione di eventi di interesse scientifico-culturale e di qualsiasi altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza del fenomeno del ritiro sociale;
2) l’ideazione di cortometraggi, lungometraggi, documentari e di raccolta di materiale fotografico e video, materiale poi condiviso come supporto per la formazione,
3) la redazione e la stampa di pubblicazioni e studi, anche virtuali;
4) l’ideazione di una rivista on-line per la diffusione di un dibattito teoricocritico sugli ambiti di pertinenza dell’Associazione, garantendo l’opportunità per i soci di poter contribuire attivamente allo sviluppo di tale rivista;
5) la pubblicazione dei risultati emergenti dagli studi, ricerche e simili, effettuati provvedendo, sia per conto proprio che a mezzo di terzi, a redigere, stampare e diffondere qualunque tipo di stampato, notiziario, libro, pubblicazione o rivista anche periodica;
6) l’assunzione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea per la diffusione della documentazione raccolta e dei risultati delle ricerche e degli studi effettuati;
7) la creazione di un proprio centro di documentazione, e relativa biblioteca, a sostegno dell’attività di studio, ricerca, documentazione e informazione;
8) la produzione di materiale didattico, letterario, ludico e artistico (eventualmente anche attraverso la creazione di proprie strutture di produzione) dedicato a bambini e ragazzi e finalizzato alla prevenzione del fenomeno del ritiro sociale;
9) la promozione della raccolta di fondi per progetti formativi, per la ricerca in campo del ritiro sociale e per il soddisfacimento degli obiettivi dell’Associazione stessa;
10) la stipula di accordi con aziende, enti e organizzazioni, governative e non, istituti di credito e fondazioni, associazioni di categoria, associazioni culturali al fine di ottenere finanziamenti ed investimenti a favore dell’Associazione.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.
Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.
Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.
Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.
Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.
Le attività svolte dall’Associazione per il raggiungimento dei propri fini sociali sono in massima parte organizzate e realizzate attraverso l’attività di gruppi (locali, stabili, strutturati e coordinati) di Soci individuali, denominati Gruppi Operativi, pur rimanendo possibile la partecipazione diretta alla vita dell’Associazione.
Tali Gruppi sono costituiti sul territorio in cui l’Associazione è presente, sono distribuiti in maniera il più possibile omogenea, o comunque tale da facilitare la partecipazione e la rappresentanza, ed hanno finalità e ambiti di intervento specifici e complementari.
Restano definiti sin da ora i seguenti Gruppi Operativi:
1) GRUPPI DI AUTO E MUTUO AIUTO TRA FAMIGLIE (GRUPPI AMA), coordinati da un genitore e da uno psicoterapeuta scelto dall’Associazione. Tali gruppi hanno sia finalità di ascolto, sostegno psicologico e creazione di una rete di rapporti umani e familiari, sia di formazione, progettazione e comunicazione. Questi gruppi sono da considerarsi la base motivazionale
dell’Associazione.
2) GRUPPI DI PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI, con finalità di confronto professionale, formazione e ricerca.
3) GRUPPI DI INSEGNANTI ED EDUCATORI, con finalità di confronto professionale, formazione e ricerca.
4) GRUPPI DI OPERATORI SOCIALI E SOCIO SANITARI, con finalità di confronto professionale, formazione e ricerca.
5) GRUPPI CULTURALI E SCIENTIFICI, dedicati allo sviluppo di progetti culturali, coerenti con le finalità e i principi espressi dal presente statuto, e all’elaborazione di materiale formativo e informativo.
6) GRUPPI SOCIO ECONOMICI, dedicati allo sviluppo di progetti, ritenuti coerenti con lo Statuto e i suoi principi, scaturiti dall’Associazione o da Amici Sostenitori, o dalla collaborazione con altre Associazioni di Promozione Sociale, con Enti e con Fondazioni, e finalizzati all’avvicinamento al mondo del lavoro da parte dei ragazzi che stiano riemergendo dal ritiro sociale, anche attraverso attività di incubazione d’impresa e di crowfunding.
I Gruppi collaborano liberamente tra loro, anche predisponendo progetti comuni.

ART. 4 – SOCI
Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
SOCI INDIVIDUALI
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
Alle persone fisiche di  indiscusso prestigio e che si siano distinte per particolari meriti è possible attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo e previa loro accettazione scritta, la qualifica di “socio onorario”.  Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa.
SOCI COLLETTIVI
Possono essere accolti in qualità di soci collettivi le Associazioni di Promozione Sociale, operanti a livello locale e nazionale, aventi sede in Italia e che perseguano finalità non lucrative analoghe e compatibili con quelle dell’Associazione.
Tra i soci collettivi possono essere ammessi altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro su decisione del Consiglio Direttivo, in base a specifiche situazioni particolarmente meritevoli in relazione alle finalità dell’Associazione, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, nel rispetto di quanto indicato all’art. 35 c.3 del D.Lgs. n. 117/2017.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 – REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE
Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà.
In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche private, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
I soci hanno gli stessi diritti e doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta all’interessato, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la deliberazione di ammissione.
In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere comunicata all’interessato, in forma scritta e motivata, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.
L’aspirante socio, entro i successivi 30 giorni, può presentare appello al Collegio dei Garanti, il quale si pronuncerà in merito, in forma scritta e motivata, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, o comunque nei termini descritti all’articolo 26 del presente statuto.
La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
Il rinnovo consecutivo dell’adesione annuale all’Associazione non richiede alcuna formalità.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
Il Consiglio Direttivo può appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione al ruolo di socio, previo pagamento della quota associativa.
In tal caso il Consigliere Delegato è tenuto a valutare la domanda entro 30 giorni dal suo ricevimento e il Consiglio Direttivo è tenuto a ratificarne l’operato entro i successivi 30 (trenta) giorni.
Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione.
Ogni socio e purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall’esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.
Nel caso di soci persone giuridiche private, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.
I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, se istituito, e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni.
In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione.
I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo.
In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
• all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
• a porre in essere, in particolar modo per i soci che ricoprano ruoli di responsabilità e rappresentanza, comportamenti animati da spirito di solidarietà, correttezza, onestà, e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate;
• a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.
Nel caso di soci collettivi, la perdita della qualifica di socio avviene in caso di scioglimento dello stesso.
Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.
In tali casi il Consiglio Direttivo dell’Associazione potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo scritto;
• sospensione della partecipazione alla vita associativa per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
• esclusione dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare al socio, in forma scritta e motivata, l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 15 giorni, al Consiglio Direttivo, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 15 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.
Di esso dovrà essere data comunicazione al socio, in forma scritta e motivata, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti si pronuncerà in merito, in forma scritta e motivata, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, o comunque nei termini descritti all’articolo 26 del presente statuto.
I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
Il mancato pagamento della quota associativa, entro il 31 marzo di ogni anno solare, comporta l’automatica decadenza del socio, ferma restando la possibilità, per lo stesso, di avanzare nuova Domanda di Adesione successivamente a tale termine.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

Art. 9 – AMICI SOSTENITORI
Gli Amici Sostenitori sono soggetti collettivi, di qualunque natura purchè Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che, in base alla loro sensibilità, storia o mission, decidono di condividere i principi e i valori dell’Associazione, di dare un contributo al raggiungimento delle sue finalità e di promuoverne le attività e la mission, pur non avendo i requisiti per diventare soci.
Gli Amici Sostenitori contribuiscono, con le loro specificità, alle attività dell’Associazione permettendone un rafforzamento a livello territoriale, nazionale ed internazionale.
Per diventare Amici Sostenitori è necessario avanzare al Consiglio Direttivo un’apposita richiesta e versare il contributo annuo, nella misura stabilita annualmente dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Regolamento dell’Associazione, approvato dall’Assemblea Generale Nazionale, indica i criteri per l’ottenimento della qualifica di “Amici Sostenitori”.
Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla Richiesta dell’aspirante Amico Sostenitore, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti, entro 60 giorni dalla sua presentazione.
La richiesta si intende accettata se entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento, scritto e motivato, del Consiglio Direttivo.
Una volta accolta la Domanda, a seguito del riscontrato versamento del contributo di ammissione, il Consiglio Direttivo provvede ad iscrivere il nuovo Amico Sostenitore nell’albo “degli Amici Sostenitori”.
Il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione di un Amico Sostenitore, in forma scritta e motivata, nel caso di assunzione di comportamenti e/o deliberazioni e/o relazioni incoerenti con le finalità e i valori dell’Associazione.
A seguito di delibera di esclusione viene cancellato il nome dell’Amico sostenitore, ad opera del Consiglio Direttivo, dall’albo “degli Amici Sostenitori”.
Qualora se ne ravvisi l’utilità e previo Nulla Osta del Consiglio Direttivo, gli Amici Sostenitori possono essere invitati a partecipare alle assemblee nazionali o territoriali, con la possibilità di contribuire al dibattito e al confronto, anche fornendo pareri consultivi sugli specifici punti all’ordine del giorno, ma senza diritto di voto.
La richiesta di partecipazione alla specifica assemblea deve essere presentata al Consiglio Direttivo, in forma scritta e motivata, almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea; il Consiglio Direttivo è tenuto a rispondere, in forma scritta e motivata, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 11, le entrate e le  rendite comunque
conseguite.
Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 11 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati, anche provenienti da organismi internazionali, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
• lasciti testamentari, donazioni e legati di beni mobili e/o immobili;
• rendite patrimoniali;
• erogazioni liberali;
• proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
• proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi;
• altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’Ufficio di Presidenza potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.

Art. 13 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 30 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione.
L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 14 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell’Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili, pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo, e dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolar modo i fondi dell’Associazione non potranno essere gestiti in forme che siano in contrasto con:
• le leggi dello Stato Italiano,
• i fini statutari,
• i principi di eticità, onestà e solidarietà, richiamati anche agli articoli 3 e 7 del presente Statuto,
• i principi di salvaguardia e protezione dell’ambiente naturale, declinabili sinteticamente in: lotta ai cambiamenti climatici, protezione della biodiversità, adozione di strategie di risparmio energetico, di riduzione di impatto ambientale e di economia circolare.
Inoltre:
1) non potranno essere investiti in forme che comportino la comproprietà e/o la compartecipazione ad attività contrarie, anche parzialmente, ai principi sopra richiamati, sia in Italia che all’estero;
2) non potranno essere investiti in alcuna tipologia di moneta digitale, tranne quelle eventualmente emesse in futuro dallo Stato Italiano o dall’Unione Europea;
3) non potranno essere depositati presso Istituti finanziari che gestiscano il patrimonio loro affidato in forme speculative o contrarie ai principi richiamati, anche parzialmente, sia in Italia che all’estero.
Tali fondi potranno essere investiti o depositati presso organismi finanziari dello Stato Italiano (Poste Italiane) oppure presso istituti finanziari con finalità etica dichiarata e certificata (es. Banca Etica).

Art. 15 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3) il Presidente;
4) l’Organo di Controllo;
5) il Collegio dei Garanti;
6) i Referenti dei singoli Gruppi Operativi.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
È il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono.
È convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio.
È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo scelto dai presenti.
L’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza (personale o per delega) di almeno 2/5 dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei soci intervenuti o rappresentati.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno n.3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito all’esercente la potestà genitoriale. Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 soci.
È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all’albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.

Art. 17 – I COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
• elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione;
• approva il bilancio di esercizio;
• approva i regolamenti interni;
• effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
• delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
• previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
• elegge l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
• delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Garanti e ne elegge i relativi membri;
• delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di n. 5 (cinque) ed un massimo di n. 9 (nove) eletti fra i soci.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea con voto segreto.
L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari nomina una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale e scrutinare i voti espressi.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione.
Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.

Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
• il Presidente;
• uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
• il Tesoriere;
• il Segretario;
• i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
• predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
• dare esecuzione alle delibere assembleari;
• formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
• predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
• deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del Libro soci;
• deliberare in merito all’attribuzione e alla perdita della qualifica di “Amici Sostenitori”;
• individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall’Associazione;
• deliberare l’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
• compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
• elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
• stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
• vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 22 – PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
E’ eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.
Ha i seguenti compiti e poteri:
• convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
• convocare l’Assemblea dei Soci;
• sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
• aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 – SEGRETARIO
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
• provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro  dei soci e del Libro dei volontari assicurati;
• provvede al disbrigo della corrispondenza;
• provvede alla redazione e alla conservazione del Libro delle riunioni dell’Assemblea e del Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – TESORIERE
Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere, in particolare:
• provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione;
• mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci.

Art. 25 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.
Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali, ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:
• esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
• verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
• esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
• verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.
L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea, ed elegge nel suo seno il Presidente.
Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili.
Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.
I membri dell’Organo di Controllo:
• devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione;
• devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico;
• costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c.;
• il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c..
Fermo restando il controllo contabile, all’Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.
Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul Libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 26 – COLLEGIO DEI GARANTI E FORO COMPETENTE
È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Garanti.
Il Collegio dei Garanti è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione ai sensi dell’art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall’art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
Il ricorso al Collegio dei Garanti costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.
Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.

Art. 27 REFERENTI DEI GRUPPI OPERATIVI
Ciascun Gruppo Operativo elegge annualmente tra i propri membri un Socio a cui affida compiti di coordinamento, mediazione e rappresentanza del Gruppo.
Tale figura è chiamata Referente di Gruppo.

Art. 28 INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’
L’appartenenza agli Organi di direzione dell’Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell’Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.
Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.
Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 16.
La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 11.

Art. 30 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 31 – NORME TRANSITORIE
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Resta inteso che:
a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.